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NEW CHALLENGE S.r.l. UN ALTRO SOLE, in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di NEW CHALLENGE S.r.l. UN ALTRO SOLE.

DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato: il soggetto identificato il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sè durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonchè quanti altri con lui conviventi, purchè risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione
Società: Mondial Assistance Italia S.p.A. Nel presente contratto viene utilizzato il marchio commerciale "Mondial Assistance", di proprietà della Società.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui organizzazione tecnica sia assunta contrattualmente dal Contraente.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per "Annullamento Viaggio"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per "Ritardo Aereo"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dall'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea ed è operativa fino alla partenza del volo.
per "Bagaglio", "Assistenza e Spese Mediche", "Ritardo Aereo" e "Interruzione Soggiorno"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della denuncia telefonica dei sinistri annullamento e della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
4. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto
Mondial Assistance, indennizzerà l'Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non rimborsabili, trattenute da NEW CHALLENGE S.r.l. in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) decesso dell'Assicurato o di un suo familiare (vedi definizione);
b) ricovero dell'Assicurato o di un suo familiare (vedi definizione) in Istituto di Cura di durata di almeno 24 ore consecutive (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso).

1.2 Limiti di indennizzo
Il rimborso delle penali applicate dall'organizzatore del viaggio è effettuato a termini di polizza fino alla concorrenza delle stesse ma nei seguenti limiti:
- € 5.000,00 per Assicurato.
- € 15.000,00 in caso di rinuncia di più assicurati iscritti sulla stessa pratica.

1.3 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale massimo assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
- Decesso dell'Assicurato (Viaggiatore)
- Ricovero in istituto di cura dell'Assicurato (Viaggiatore) di durata di almeno 24 ore consecutive (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso);
b) per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 26,00.

1.4 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) dolo e colpa grave dell'Assicurato;
b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di Assicurato;
d) forme depressive;
e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.5 Disposizioni e Limitazioni
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;
b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio;
c) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.


2. BAGAGLIO - Effetti Personali

2.1 Oggetto
Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato nel limite del suo 30% e con il massimo di € 154,94 per periodo assicurativo Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.2 Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L'indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;
b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di € 154,94 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purchè debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati nè dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell' Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del denaro.


3. ASSISTENZA ALLA PERSONA

3.1 Oggetto
Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivato all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato (vedi anche art. 3.2,comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 103,29 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento.
La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 516,46.
I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 51,65 per sinistro.
Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24. Qualora l'assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Mondial Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, semprechè indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purchè assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di
€ 1.032,91 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 258,23 con un massimo di € 51,65 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a € 1.032,91 per le spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.098,74, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo dello stesso;
v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,46.

3.2 Esclusioni
La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi
e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta di una delle prestazioni di assistenza previste, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 3.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
b) tentativo di suicidio o suicidio;
c) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
d) malattie neuropsichiatrie, forme maniacali e forme depressive, stati paranoici, schizofrenia;
e) alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
f) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
g) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) cure ortopediche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
l) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici di malformazioni congenite;
m) cure riabilitative;
n) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
p) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
q) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una solo volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizione delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute,
f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.


4. RITARDO AEREO

4.1.Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato:
- di € 80.00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del volo di andata e/o di ritorno.
In alternativa, qualora a seguito di ritardo superiore a 16 ore, l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, Mondial Assistance rimborsa il 50% dell'importo totale (al netto della quota di iscrizione).
Il Tour Operator, per conto dell'Assicurato, dovrà produrre certificazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedulato.


5. INTERRUZIONE SOGGIORNO

5.1 Oggetto
Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio, la quota del soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta a causa dell'interruzione del soggiorno dovuta al rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare o al rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza dell'Assicurato stesso.
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del soggiorno e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del soggiorno, escludendo il giorno di rientro.


6. IN CASO DI SINISTRO

6.1 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:
a) entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare denuncia telefonica a Mondial Assistance chiamando il numero:


02. 266 09 119 (attivo 24 ore su 24)

indicando:
- cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- circostanze e motivo della rinuncia;
- data di partenza prevista;
- costo del viaggio per persona;
- numero di polizza 168757 (riportato sulla conferma prenotazione);
- numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da NEW CHALLENGE presso l'agenzia prima del viaggio;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali familiari colpiti dagli eventi assicurati;
A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Mondial Assistance.

b) successivamente alla denuncia telefonica e comunque nel più breve tempo possibile, far pervenire a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère 30 - 20131 MILANO:
- documentazione medica riportante la data dell'evento che ha determinato la rinuncia, diagnosi e prognosi, in originale;
- in caso di Ricovero in Istituto di Cura: copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale familiare che ha determinato la rinuncia, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi da NEW CHALLENGE, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%;
- Copia Codice Fiscale.


Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

BAGAGLIO

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- il Certificato di Assicurazione;
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:
- il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonchè l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- l'elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- la copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore,ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza
Contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
- il numero del Certificato di Assicurazione;
- i dati anagrafici e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare
- il Certificato di Assicurazione;
- la certificazione medica o la documentazione attestante l'evento;
- l'originale delle spese effettivamente sostenute.

RITARDO AEREO

A seguito dell'evento, l'Assicurato deve:
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare il Certificato di Assicurazione e la comunicazione ufficiale della convocazione attestante l'orario schedulato di partenza del volo ricevuti dal Tour Operator prima del viaggio.

INTERRUZIONE SOGGIORNO

Successivamente all'interruzione del soggiorno l'Assicurato deve
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell'even-to, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- il Certificato di Assicurazione ricevuto dal Tour Operator prima del viaggio;
- l'estratto conto di prenotazione.

6.2 Esagerazione Dolosa del Danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

6.3 Diritto di Surroga
Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

6.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.


TABELLA CAPITALI ASSICURATI
  Destinazione del Viaggio
  Italia Europa Mondo
Garanzie      
ANNULLAMENTO Costo Totale del Viaggio, ma con il limite di:
- € 5.000,00 per Assicurato.
- € 15.000,00 in caso di rinuncia di più assicurati
iscritti sulla stessa pratica.
Bagaglio      
Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna € 206,58 € 516,46 € 516,46
Limite per oggetto € 103,29 € 154,94 € 154,94
Acquisti di prima necessità € 61,97 € 154,94 € 154,94
Assistenza alla persona      
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc. € 361,52 € 2.582,28 € 2.582 ,28

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it


Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 - 20131 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e del Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
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Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità.
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Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente fornitici.
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I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A.- Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it


Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. Art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
- Sede Legale
Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.

2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 Cod.Civ. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità
Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: quality@mondial-assistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonchè fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.





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Al momento della prenotazione del viaggio il cliente può chiedere specificatamente di sottoscrivere la garanzia "Annullamento Viaggio" ad integrazione di quella compresa nella quota di iscrizione.

DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione in questo caso i
Clienti Viaggiatori di New Challenge s.r.l. Un Altro Sole.
Contraente della Convenzione: NEW CHALLENGE S.r.l. UN ALTRO SOLE.
Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonchè quanti altri con lui conviventi, purchè risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società: Mondial Assistance Italia S.p.A.. Nel presente contratto viene utilizzato il marchio commerciale "MONDIAL ASSISTANCE", di proprietà della Società.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui organizzazione tecnica sia assunta contrattualmente dal Contraente.


1. CONDIZIONI GENERALI

1. 1 Decorrenza - Scadenza - Operatività
La garanzia assicurativa decorre ed è valida:
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della denuncia telefonica del sinistro, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell'assicurato/Contraente (i clienti viaggiatori della Contraente della Convenzione).

4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.


2. GARANZIA INTEGRATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO

2.1 Oggetto
Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non rimborsabili, trattenute da NEW CHALLENGE S.R.L. in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio che non abbiano comportato un ricovero in Istituto di Cura:
- dell'Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
- del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.

2.2 Limiti di indennizzo
Il rimborso delle penali applicate dall'organizzatore del viaggio è effettuato a termini di polizza fino alla concorrenza delle stesse ma nei seguenti limiti:
- € 5.000,00 per Assicurato.
- € 15.000,00 in caso di rinuncia di più assicurati iscritti sulla stessa pratica.

2.3 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato con la deduzione di uno scoperto:
- 3.1 del 20%, con un minimo di € 26,00, se l'Assicurato denuncia telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al Viaggio;
- 3.2 del 30% con un minimo di € 50,00 in mancanza di denuncia telefonica del sinistro o se la denuncia telefonica non è inoltrata entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio.
In ogni caso, qualora non venga consentito a Mondial Assistance l'accertamento, tramite medico fiduciario della Compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia, verrà applicato in ogni caso uno scoperto del 30% con un minimo di € 50,00.

2.4 Esclusioni
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) dolo e colpa grave dell'Assicurato;
b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di Assicurato;
d) forme depressive;
e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
f) quarantene;
g) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

2.5 Disposizioni e Limitazioni
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;
b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio;
c) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.
d) La polizza deve essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma documentata dei servizi;
In caso di rinuncia la viaggio per malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.


3. IN CASO DI SINISTRO

3.1 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA
dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:
a) entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare denuncia telefo-nica a Mondial Assistance chiamando il numero:


02. 266 09 119 (attivo 24 ore su 24)

indicando:
- cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi)
- data di partenza prevista
- costo del viaggio per persona
- il numero di polizza 168758 (riportato sulla conferma prenotazione);
- numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da NEW CHALLENGE S.R.L. presso l'agenzia prima del viaggio;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Mondial Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell'evento assicurato.
A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Mondial Assistance.

b) successivamente alla denuncia telefonica e comunque nel più breve tempo possibile, far pervenire a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère 30 - 20131 MILANO:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi da NEW CHALLENGE S.R.L., in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

3.2 Diritto di Surroga
Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.


4. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE GARANZIE

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la garanzia, per tramite l'Agenzia di Viaggio Intermediaria, dovrà:
- formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della garanzia per tutte le persone iscritte alla medesima pratica;
- effettuare il pagamento del premio così come riportato nella "tabella premi individuali".
La polizza è individuale ma deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo familiare o di amici prenotati contemporaneamente, con un'unica pratica.


TABELLA PREMI INDIVIDUALI
  PREMIO INDIVIDUALE
Costo del viaggio
Imponibile Imposte Totale
Fino a € 1.000,00 € 24,74 € 5,26 € 30,00
Fino a € 1.500,00 € 37,11 € 7,89 € 45,00
Fino a € 2.000,00 € 49,48 € 10,52 € 60,00
Oltre a € 2.000,00 3% (imposte comprese) del costo del viaggio


Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it


Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 - 20131 Milano


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Le Note Informative sottoriportate sono valide sia per la garanzia facoltativa Annullamento Viaggio
sia per le garanzie comprese nella quota di iscrizione al viaggio.

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Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
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Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
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Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. Art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
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- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.

2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 Cod.Civ. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".
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Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Italia S.p.A.
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3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonchè fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.